Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

    Contro  il Presidente della giunta regionale della Liguria per la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge regionale
11 marzo 2006, n. 6 recante «Norme regionali in materia di discipline
biomateriali  per  il  benessere a tutela dei consumatori» pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 22 marzo 2006, n. 3
in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.
    Giusta  determinazione 2 maggio  2006 del Consiglio dei ministri,
ricorre   il   deducente  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  Liguria 11 marzo 2006, n. 6,
siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
      1)  La legge regionale qui denunciata, che detta norme relative
al  settore  delle  discipline  bionaturali  per  il  benessere,  pur
omettendo  di  individuare  esplicitamente  le attivita' che di fatto
intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza
regionale  previsti  dall'art. 117,  terzo comma, Cost. nella materia
concorrente  delle  «professioni» mantenendo in realta', i profili di
illegittimita'  costituzionale gia' rilevati da codesta suprema Corte
nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la
quale la stessa regione tentava di normare il suddetto settore.
    2) Le censure si rivolgono in particolare:
        all'art. 2,   commi  1  e  2,  che  individua  le  discipline
bionaturali  per  il  benessere  in  tutte quelle attivita' pratiche,
qualificate   come   non   sanitarie,  che  hanno  per  finalita'  il
mantenimento   dello   stato  di  benessere  delle  persone,  di  cui
concorrono a prevenire le situazioni di disagio fisico e psichico;
        all'art. 3,   nonche'   agli   artt. 4  e  5,  che  prevedono
l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per
il  benessere  e  l'affidamento  alla giunta regionale del compito di
fissare  i  requisiti  che  devono  avere  i  soggetti  che intendano
iscriversi   al   suddetto   elenco  (divisi  in  due  categorie:  1)
Organizzazioni  con finalita' didattiche nelle discipline bionaturali
del   benessere;   2)  Operatori  delle  discipline  bionaturali  del
benessere).
    3)  Cosi' disponendo, ed alla luce di quanto piu' volte affermato
da  codesta Corte in materia di professioni (cfr. sentt. n. 353/2003,
319,  355,  405  e  424/2005,  nonche'  40  e  153/2006), le suddette
previsioni   appaiono  chiaramente  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento,
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi  profili,  ordinamenti  didattici e titoli abilitanti, cosi'
come  l'istituzione  di  nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti
dalle   leggi  statali)  albi,  ordini  o  registri,  sono  attivita'
riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quegli
aspetti  che  presentano  uno  specifico  collegamento con la realta'
territoriale.
    4)  Ne'  il  fatto  che  la legge specifichi che le discipline in
questione  «non  hanno  carattere  di  presunzione sanitaria» e che i
relativi  operatori  «svolgono  la  loro  attivita'  senza effettuare
diagnosi  ne'  alcuna attivita' di tipo sanitario o terapeutico e non
utilizzano  ne'  prescrivono  farmaci»  vale  a  superare la presunta
illegittimita' del provvedimento legislativo in oggetto.
    Codesta,  suprema  Corte, infatti, ha recentemente esteso a tutte
le   professioni   il   suddetto  principio  fondamentale,  affermato
inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6,
comma 3,   del  d.lgs.  n. 502/1992,  poi  confermato  dall'art. 124,
comma 1,  lett.  b),  del  d.lgs  n. 112/1998,  nonche'  dall'art. 1,
comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga
come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione
regionale  in  materia  di «professioni», stante il principio sancito
nelle   sentenze   nn. 355   e   424   del   2005  secondo  il  quale
l'individuazione   di   una   specifica   tipologia  o  natura  della
«professione»  oggetto  di regolamentazione legislativa non ha alcuna
influenza  ai  fini  della  ripartizione  delle  competenze statali e
regionali afferenti la materia in esame.
    5)  Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge
regionale  in esame (artt. 6 e 7: istituzione del «Comitato regionale
delle  discipline bionaturali per il benessere», con disciplina della
relativa  composizione  e  individuazione  dei  relativi  compiti;  e
art. 8:  previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione
iniziale  della  legge)  si  pongono  in inscindibile connessione con
quelle  specificamente  censurate  perche'  palesemente funzionali al
raggiungimento  dello  scopo  della  legge  stessa,  si  ritiene  che
l'illegittimita'    costituzionale    debba    estendersi,   in   via
consequenziale,  anche  a  tali  disposizioni,  ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87/1953.